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RG18204 Disciplina dell'Albo professionale ed esami di ammissione
(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.5bis)
Doc. RG18204 Emissione 30/11/2004 Ultimo Aggiornamento 13/02/2019 Edizione: 10 Redatto da: Giovanni Grandesso Verificato da: Giovanni Grandesso
Art.1 Albo dei professionisti dell'informatica ANIP
Sono iscritte all'Albo Nazionale Informatici Professionisti le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 del presente Regolamento attuativo
Per ciascun iscritto, sono indicati nell'Albo:
Art.2 Requisiti per l'iscrizione
Per accedere agli esami di selezione è necessario:
Per conseguire l'iscrizione all'ANIP è necessario:
Art.3 Prova valutativa
Le prove valutative sono indette dall'ANIP con provvedimento pubblicato nel proprio sito internet
la prova di valutazione consiste in una auto-presentazione del candidato ed una serie di quesiti allo stesso proposti dalla Commissione. La verifica verte sulle materie specificate nel Bando di Selezione e sui contenuti indicati nel curriculum professionale sottoposto dal candidato alla Commissione.
la prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ad ottanta centesimi ovvero non inferiore a quanto riportato nel bando di selezione.
la prova valutativa si svolge, di norma, in forma telematica attraverso accesso a server di videoconferenza (aula virtuale) con le modalità di cui al Regolamento attuativo ANIP RG31511. La domanda di ammissione e la documentazione necessaria (fascicolo digitale), preventivamente firmata digitalmente e marcata temporalmente, va indirizzata alla Segreteria nazionale ANIP in formato digitale, secondo le specifiche pubblicate in specifico Regolamento attuativo ANIP RG32511, tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato.
ANIP, nell'ambito delle sessioni indette, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove di valutazione e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative
ANIP organizza le prove di selezione indipendentemente dal raggiungimento di un numero minimo di candidati.
Sono ammessi alle prove valutative, ove istituite e comunque su esplicito invito, coloro che:
In caso di assenza ingiustificata del candidato in occasione della prova di valutazione alla quale è stato ammesso con comunicazione ANIP, il candidato deve presentare nuova domanda e versare nuovamente il contributo di partecipazione.
Costituisce giustificato motivo per l'assenza, una o più delle seguenti cause:
l'assenza giustificata, concede al candidato il diritto a partecipare alla prima sessione di ammissione utile prevista dal bando di selezione successivo a quello in cui si è registrata l'assenza stessa ed al quale il candidato aveva diritto a partecipare. Resta a carico del candidato la produzione e presentazione, alla sede operativa ANIP, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle prove, di documentazione idonea ad attestare le giustificazioni previste, in assenza della quale la prova è da considerarsi non superata.
ANIP può rinviare le date delle prove per motivi di particolare gravità, dandone preavviso tramite messaggio e-mail ai candidati, che conservano così il diritto di partecipare alla sessione successivamente indetta
In nessun caso la contribuzione economica prevista per la partecipazione alle prove di selezione può essere rimborsata o restituita
Art.4 Casi di esenzione
Con l'adozione delle nuove modalità di valutazione in via telematica, non sono previsti casi di esenzione dalle prove di valutazione. Costituiscono tuttavia motivo di agevolazione nel processo di valutazione e formazione del punteggio necessario al superamento delle prove, le seguenti condizioni sussistenti in capo a:
In nessun caso è prevista l'esclusione dal sostenimento del colloquio con la Commissione di Selezione nei modi, luoghi e tempi stabiliti.
Art.5 Domanda di iscrizione
Nella domanda di iscrizione all'ANIP, l'istante deve indicare tutti i dati richiesti, senza omissioni, utilizzando l'apposito modulo predisposto, da compilare con elaboratore elettronico, corredato degli allegati previsti, in ogni caso in ottemperanza a quanto previsto e disposto dal Regolamento RG24204 (Compilazione documenti) e dal Regolamento RG32511 (Fascicolo elettronico - specifiche tecniche) quest'ultimo comprensivo dei moduli previsti
La domanda di iscrizione va presentata preventivamente alla prova orale per ottenere l'url di accesso all'aula virtuale usata per le prove di selezione.
La domanda deve essere corredata della documentazione prevista dal Regolamento RG32511 (Fascicolo elettronico - specifiche tecniche) e composta dai moduli ivi allegati e dai documenti, in formato digitale, nell'elenco seguente:
La segreteria ANIP, ricevuta la documentazione e l'eventuale parere della Commissione di selezione o del Presidente del Collegio di competenza, verificata la validità della firma digitale e della marcatura temporale preventivamente apposta dall'interessato, provvede ad inoltrare al candidato idonea comunicazione. La segreteria ANIP, in caso di parere favorevole all'ammissione, provvede inoltre a:
Art.6 Iscrizione all'ALBO
ANIP procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano alla stessa la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti
le commissioni inoltrano la proposta all'ANIP entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. ANIP decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta
la domanda prende data dal giorno della presentazione, ovvero, in caso di sua incompletezza, da quello del completamento o della regolarizzazione
i professionisti iscritti all'ANIP sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista (quota sociale)
Art.7 Cancellazione dall'albo
ANIP provvede alla Cancellazione del professionista associato in caso di:
ANIP provvede alla cancellazione prevista a seguito dell'accertamento del relativo presupposto
la commissione comunica senza indugio all'ANIP l'eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione entro i termini fissati per la cancellazione
i professionisti cancellati dall'Albo possono esservi nuovamente iscritti a domanda e previa attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a tre volte la quota associativa in vigore e dei costi per l'istruzione della pratica e/o abbiano provveduto al versamento del contributo annuale, delle quote insolute contestate, qualora: