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RG22204 Regolamento di disciplina dell'uso del timbro professionale
Doc. RG22204 Emissione 01/01/2004 Ultimo Aggiornamento 27/05/2018 Edizione: 07 Redatto da: Giovanni Grandesso Verificato da: Giovanni Grandesso
Art.1
Ogni elaborato tecnico redatto dal socio ANIP a privati, Enti e Pubblici Uffici, su supporto cartaceo, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo (timbro) ad inchiostro indelebile di colore blu comprovante la regolare iscrizione all'associazione ANIP. L'apposizione del sigillo professionale viene effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del legittimo detentore.
Art.2
Il timbro, del diametro di 30 mm è di proprietà dell'ANIP che ne concede l'uso al socio. Reca il nome, il cognome, il numero di iscrizione, il Collegio provinciale di appartenenza, la dicitura Albo Nazionale informatici Professionisti e risponde al formato ed alle caratteristiche tecniche del modello depositato presso la sede operativa ANIP.
Art.3
il numero di iscrizione è personale e non potrà essere attribuito ad altro iscritto diverso dal primo assegnatario, in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dall'associazione
Art.4
qualora il professionista cessi di essere iscritto all'associazione per qualsiasi motivo, avrà l'obbligo di restituire il timbro immediatamente, senza ritardo e senza diritto ad alcun rimborso, alla sede operativa ANIP. ANIP, successivamente alla ricezione del timbro, provvederà alla sua manomissione onde evitarne ogni possibile utilizzazione.
Art.5
Il socio cancellato dall'associazione che non riconsegni il timbro immediatamente, sarà diffidato e del provvedimento verrà data comunicazione all'autorità Giudiziaria
Art.6
Il socio si obbliga a custodire diligentemente il timbro professionale. In caso di smarrimento o sottrazione del timbro professionale, il socio dovrà farne immediata denuncia all'autorità Giudiziaria ed inviarne una copia alla sede operativa ANIP entro 48 ore, indicando il luogo ove presumibilmente si sia verificato l'evento.
Art.7
il socio che cancellato dall'associazione o sospeso e comunque non iscritto che faccia uso del timbro professionale, sarà passibile di denuncia all'autorità giudiziaria
Art.8
il timbro professionale sarà rilasciato esclusivamente da ANIP al socio che ne faccia richiesta, previo pagamento delle quotazioni previste per la realizzazione ed invio presso la sede del socio stesso. La richiesta di assegnazione del timbro, implica la dichiarazione del socio sotto la sua responsabilità di sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti da ANIP
Art.9
Nell'ipotetico caso il timbro si sia deteriorato o comunque si sia reso inservibile, il socio è obbligato a riconsegnarlo ad ANIP, la quale su richiesta e previa attestazione del pagamento, provvederà alla sua duplicazione. In caso di ritrovamento, se smarrito o sottratto, del sigillo originale, il duplicato non potrà più essere utilizzato e dovrà essere immediatamente restituito ad ANIP
Art.10
E' fatto divieto agli associati di utilizzare altri sigilli professionali che non siano quello unico originale approvato e fornito da ANIP, diversi per materiale, forma e diciture, riproducenti direttamente o indirettamente anche solo in parte l'impronta originale
Art.11
E' fatto divieto agli associati di apporre il sigillo professionale su cataloghi, listini, materiale pubblicitario, pagine web, comunicazioni ai clienti, offerte commerciali, preventivi, buste per spedizione, ed in ogni caso su ciò che non può essere considerato elaborato tecnico redatto dal professionista.
Art.12
il presente regolamento entra in vigore dal 1 Novembre 2003.