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RG20204 - Provvedimenti sanzionatori
(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.7)
Doc. RG20204 Emissione 30/11/2004 Ultimo Aggiornamento 27/06/2018 Edizione: 04 Redatto da: Giovanni Grandesso Verificato da: Giovanni Grandesso
Art.1 Sanzioni.
I professionisti dell'informatica peri i quali è accertata violazione delle norme, delle disposizioni generali o particolari emanate da ANIP, sono puniti in base alla gravità della violazione e, tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dall'ANIP in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
Art.2 Radiazione.
ANIP dispone della radiazione in caso di :
Art.3 Sospensione.
ANIP dispone della sospensione per un periodo stabilito dalla Commissione territoriale e ratificata dal Presidente nel caso di :
Nel periodo di sospensione vengono altresì sospesi tutti i servizi e la loro relativa erogazione prevista nel normale regime associativo dell'interessato
il socio sospeso si astiene dall'utilizzo dei loghi, e del materiale dell'associazione, compreso l'utilizzo del timbro professionale.
Art.4 Avvertimento, richiamo scritto.
ANIP può disporre del provvedimento di avvertimento (verbale) o richiamo scritto nei casi di trasgressione che non costituiscono grave violazione
Art.5 Applicazione.
Per ciascuna delle violazioni individuate, sentito il parere del Collegio dei Saggi ove convocato, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, ANIP può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore. Per le violazioni o sanzioni non previste dal presente Regolamento, è facoltà dell'ANIP disporre le sanzioni ritenute adeguate al caso di volta in volta esaminato.