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RG19204 Regolamento attività dei professionisti dell'informaticae
(Provvedimenti attuativi Regolamento ANIP RG10501 Art.6)
Doc. RG19204 Emissione 30/11/2004 Ultimo Aggiornamento 13/02/2019 Edizione: 06 Redatto da: Giovanni Grandesso Verificato da: Giovanni Grandesso
I professionisti dell'informatica associati ANIP, svolgono i propri incarichi o compiti ed assolvono agli obblighi a loro demandati ai sensi delle disposizioni e dei contenuti indicati nel codice Deontologico di Comportamento professionale ANIP, del Manifesto dei Valori, dei Regolamenti, dello Statuto ANIP, degli usi e consuetudini e di ogni altra disposizione nel tempo comunicata.
Art.2 Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di professionista dell'informatica iscritto all'ANIP è incompatibile con:
Art.3 Regole generali di comportamento
I professionisti dell'informatica devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari ed i codici di disciplina relativi alla loro attività. Devono inoltre rispettare le procedure ed i codici interni di comportamento del soggetto per conto del quale operano o che ha loro conferito l'incarico
I professionisti dell'informatica sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite dal committente o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo nei confronti dell'ANIP ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento legislativo ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali
Art.4 Regole di presentazione e comportamento
il professionista dell'informatica, al momento del primo contatto con il cliente, anche in aderenza agli usi e consuetudini consolidati nel tempo, deve:
In ogni caso, deve:
Indici di anomalia
Gli indici di anomalia sono determinabili da elementi riguardanti la trattativa, da elementi soggettivi, da elementi oggettivi.
Nel rapporto che verrà ad instaurarsi con il cliente, appare utile che il professionista informatico acquisisca, in clima di reciproca fiducia, il maggior numero di elementi conoscitivi, non solo della posizione economica del cliente, per valutare le operazioni richieste e valutare gli elementi di "sospettosità" in base agli indici di anomalia riscontrati.
gli indici di anomalia più frequenti, dei quali il professionista informatico dovrà tenere conto e riguardanti la trattativa, possono essere:
Art.5 Conservazione della documentazione
il professionista dell'informatica deve conservare ordinatamente presso il proprio domicilio ove elegge l'attività professionale:
la documentazione deve essere tenuta dal professionista informatico per almeno 5 anni, fatte salve diverse indicazioni previste dalla legislazione in vigore
la documentazione individuata ai punti precedenti, può essere conservata anche mediante supporto magnetico, microfilmature, supporti ottici o digitali ovvero in altra forma tecnica equivalente, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni legislative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998) Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59. E' buona abitudine apporre alla documentazione conservata in forma digitale, l'apposizione di marcature temporali tramite apposizione di firma digitale.
Art.6 Disciplina dell'aggiornamento Professionale
Le specifiche dell'aggiornamento professionale e degli obblighi formativi in tema di formazione continua sono disciplinati dal Regolamento RG30707 Disciplina dell'aggiornamento professionale